Condizioni di Vendita

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività.
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d.lgs.111/95) che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti.
Condizioni generali di contratto.
La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
L’Organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica nel catalogo o nel programma fuori catalogo sono:
a) estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore.
b) estremi della polizza assicurativa responsabilità civile.
c) periodo di vanità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura.
d) modalità e condizioni di sostituzione (art. 89 del Cod. Cons.).
e) cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se nel caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5) PAGAMENTI
Al momento della prenotazione il viaggiatore dovrà corrispondere l’acconto indicato nelle condizioni speciali, il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto nel termine previsto dal catalogo (o nel programma allegato “fuori catalogo”) richiamato nelle condizioni speciali. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto è determinato nelle condizioni speciali del contratto. Tale prezzo potrà essere modificato fino a 20 giorni la data fissata per la partenza soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti delle tasse quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti e del tasso di cambio applicato (quale previsto nel catalogo e nel programma allegato “Fuori catalogo” indicati nelle condizioni speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al viaggiatore verrà fornita l’esatta indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo o nel programma fuori catalogo comunicato all’atto della prenotazione del pacchetto di viaggio. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale massima dell’80%. Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio al di sotto del 3%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero.
7) ACCORDI SPECIALI
Il viaggiatore può far presente, all’atto della prenotazione, particolari richieste di esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle condizioni speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle condizioni speciali, eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel catalogo/programma di riferimento che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal viaggiatore, ovvero dall’organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo da redigersi per iscritto.
7) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
– alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1° comma, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
-Penali di cancellazione
In caso di cancellazione volontaria e da parte del partecipante del viaggio, previa comunicazione scritta sarà addebitato a seconda dei giorni lavorativi mancanti alla partenza le seguenti penalità:
Penale del 10% per annullamenti pervenuti da 100 a 60 giorni ante partenza
Penale del 20% per annullamenti pervenuti da 59 a 45 giorni ante partenza
Penale del 30% per annullamenti pervenuti da 44 a 30 giorni ante partenza
Penale del 50% per annullamenti pervenuti da 29 a 15 giorni ante partenza
Penale del 70% per annullamenti pervenuti da 14 a 7 giorni ante partenza
Penale del 100% dopo tale termine
IMPORTANTE: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Le condizioni di recesso per prodotti ad hoc, gruppi precostituiti o servizi con particolari condizioni legati al periodo di alta stagione (natale capodanno, epifania, pasqua, etc.) prevedono percentuali difformi da quanto sopra indicato. In caso di emissione anticipata della biglietteria aerea a garanzia di una particolare tariffa, l’importo della relativa penale applicata dalla compagnia sulla base della regola tariffaria, sarà integralmente addebitato al cliente in caso di successiva cancellazione.
8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA
Qualsiasi modifica significativa da parte dell’Organizzatore, del pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all’accettazione del cliente ai sensi dell’art.12 d.lgs. 111/1995.
Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già accettate, non obbligano l’Organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifica comporta per il cliente l’addebito fisso di almeno E 15,49 per pratica per modifiche relative a: aeroporto di partenza, trattamento alberghiero, complesso alberghiero, diminuzione durata soggiorno, noleggi servizi vari, data partenza (stesso weekend o data antecedente).
Nota: La diminuzione del n. dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come “annullamento parziale” (vedi quindi art. 7 Recesso). Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3°comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla ( ex art.1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 14 e 15), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17) COPERTURA ASSICURATIVA
All’acquisto di un pacchetto turistico Origini, il Cliente è tenuto all’accensione di una polizza assicurativa di viaggio a copertura delle penali di annullamento del pacchetto previste a carico del consumatore dall’art.7 delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, delle spese relative a malattia, infortunio, furto e danneggiamento bagagli, rimpatrio etc. Il Cliente potrà scegliere se sottoscrivere la polizza viaggio che L’Impronta Viaggi Srl ha concordato a condizioni particolarmente favorevoli oppure fornire prova scritta di precedente accensione di analoga polizza con stesso oggetto e stesse prestazioni.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della 269/98. “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
 

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